Sez. 3, Sentenza n. 1596 del 10/03/1980 (Rv. 405177 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER CONSEGUIRE UNA MODIFICA DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA PER CONSEGUIRE UNA MODIFICA DELLA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso incidentale per Cassazione, anche se condizionato, proposto, al solo fine di conseguire una modifica della motivazione della sentenza, dalla parte rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di secondo grado, pur se per ragioni parzialmente diverse da quelle da essa sostenute. (V 3127/74, mass n 371608; (Conf 2246/77, mass n 385269; (Conf 558/73, mass n 362605).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)