Sez. 3, Sentenza n. 8267 del 10/10/1994 (Rv. 488049 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA | Bene sottoposto a sequestro giudiziario - Locazione disposta senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Nullità - Esclusione - Inefficacia relativa - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA
La locazione di un bene sottoposto a sequestro giudiziario senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione non è viziata da nullità assoluta per violazione dell'art. 560 cod. proc. civ., bensì - essendo la misura cautelare finalizzata alla protezione degli interessi del sequestrante - da inefficacia relativa, con la conseguenza che il vizio anzidetto può essere fatto valere solo da chi ha provocato il provvedimento cautelare, sino a che quella misura perduri, e, successivamente, da colui che risulterà titolare o assegnatario del bene oggetto del sequestro. (Nella specie, il custode giudiziario aveva concesso in locazione un immobile ad un soggetto il quale lo aveva a sua volta, ceduto in comodato ad un terzo. La S.C., in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto legittimate a sollevare l'eccezione d'inefficacia per violazione dell'art. 560 cod. proc. civ. soltanto le parti del contratto di locazione e non anche il terzo comodatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)