diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9258 del 25/06/2002 (Rv. 555334 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Accoglimento dell'istanza di ricusazione del giudice - Mancata prosecuzione del processo presso l'ufficio giudiziario inizialmente adito con l'esplicazione, ivi, da parte del sostituto della funzione come titolare, per la specifica causa, dell'ufficio del sostituito - Vizio di illegale costituzione del giudice - Sussistenza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Conseguenze - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Operatività - Specifica deduzione del vizio tra i motivi di gravame - Necessità - Omissione - Formazione del giudicato interno - Successiva rilevabilità d'ufficio del vizio da parte del giudice dell'impugnazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

Il vizio di illegale costituzione del giudice - derivante dalla riassunzione della causa e dalla prosecuzione del processo, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del giudice adito, davanti al diverso ufficio giudiziario del giudice designato come sostituto, dovendo in tal caso il processo proseguire davanti all'ufficio giudiziario originariamente adito con l'esplicazione, ivi, della funzione giurisdizionale da parte del sostituto come titolare, per detta causa, dell'ufficio del giudice sostituito - implica la nullità della sentenza, e non l'inesistenza della stessa (per assimilazione all'ipotesi di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice), dovendosi escludere che la pronuncia provenga da un organo privo di alcun potere giurisdizionale; detta nullità, peraltro, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (il quale fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di gravame, con la conseguenza che la mancata, specifica denuncia dell'indicato vizio attraverso lo strumento, e secondo le regole, dell'impugnazione comporta la formazione di un giudicato "interno" sul punto, ostativo alla ulteriore rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)