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Sez. 2, Sentenza n. 7747 del 02/08/1990 (Rv. 468494 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE DELLA PROVA - RIDUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - PROVA DEL DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468494-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE DELLA PROVA - RIDUZIONE IN PRISTINO - CONDIZIONI - PROVA DEL DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 872 comma secondo cod. civ. - secondo cui colui che per effetto della trasgressione di norme edilizie ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino in ipotesi di violazione delle norme contenute nella Sezione successiva dello stesso capo del codice civile o da essa richiamate - deve interpretarsi nel senso che l'Onere della prova dell'effettiva sussistenza del danno inerisce esclusivamente al diritto al risarcimento, il quale compete se e nella misura in cui si sia verificato il danno, mentre il diritto alla riduzione in pristino, mediante la demolizione della costruzione fino al limite della distanza legale, sorge per il solo fatto della indicata violazione, indipendentemente dall'effettiva sussistenza del danno, e non è neanche condizionato dall'autonomo potere della P.a. Di ordinare in via amministrativa la demolizione totale o parziale della costruzione abusivamente realizzata. (Conf 1838/82, mass n 419679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)