Sez. 1, Sentenza n. 9576 del 15/11/1994 (Rv. 488583 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Comune ed I.A.C.P. - Rispettivi poteri - Inadempimento dell'assegnatario dell'alloggio - Contratto di locazione - Risoluzione giudiziale - Richiesta da parte dello I.A.C.P. - Ammissibilità - Possibilità di revoca o di decadenza dall'assegnazione da parte del Comune - Irrilevanza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
In tema di edilizia popolare ed economica, benché l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi, gli I.A.C.P. ne hanno comunque conservato la gestione con la conseguenza che il potere, attribuito ai Comuni, di pronunciare la revoca dell'assegnazione o la decadenza della stessa, non ha fatto venir meno la facoltà, spettante agli I.A.C.P., di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'assegnatario, e ciò anche se gli obblighi contrattuali di cui venga denunciata la violazione siano gli stessi che avrebbero potuto giustificare l'intervento del Comune e la pronuncia di un suo provvedimento di revoca o di decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)