Sez. 1, Sentenza n. 9447 del 09/09/1993 (Rv. 483706 - 01)
Edilizia popolare ed economica - I.A.C.P., Istituti Autonomi Case Popolari | Contratto di locazione - Domanda di risoluzione per inadempimento dell'assegnatario - Legittimazione attiva - I.A.C.P. - Spettanza - Denuncia della violazione di obblighi contrattuali legittimanti la pronuncia da parte del Comune della revoca o della decadenza dalla assegnazione - Irrilevanza.
Edilizia popolare ed economica - I.A.C.P., Istituti Autonomi Case Popolari
In tema di edilizia popolare ed economica, benché l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi, gli I.A.C.P. ne hanno comunque conservato la gestione con la conseguenza che il potere, attribuito ai Comuni, di pronunciare la revoca della assegnazione o la decadenza della stessa, non ha fatto venir meno la facoltà, spettante agli I.A.C.P., di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'assegnatario, e ciò anche se gli obblighi contrattuali di cui venga denunciata la violazione siano gli stessi che avrebbero potuto giustificare l'intervento del Comune e la pronuncia di un suo provvedimento di revoca o di decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)