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Sez. 5 - , Sentenza n. 32257 del 13/12/2018 (Rv. 652177 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | "Condono tombale" - Agevolazione di cui all'art. 4 della l. n. 383 del 2002 - Applicazione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652177-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di "condono tombale", il perfezionamento della procedura di definizione automatica di cui all'art. 9 della l. n. 289 del 2002 preclude ogni accertamento tributario che riguardi l'agevolazione disciplinata dall'art. 4 della l. n. 383 del 2001 ("Tremonti bis"), perché quest'ultima, consentendo di escludere dall'imposizione alcune voci di reddito, incide sulla determinazione della base imponibile, alla stregua delle deduzioni, e rientra nell'ambito di applicazione del menzionato condono, che, come pure si evince dall'art. 9, comma 9, della l. n. 289 del 2002, ha l'effetto di rendere definitivo l'imponibile, sulla cui base viene poi calcolata l'imposta lorda.

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis, Legge 21/02/2003 num. 27 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)