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Sez. 4, Sentenza n. 9538 del 04/10/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166440 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGHI - DIRETTORE DELLA PRODUZIONE, CAPOREPARTO - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIPENDENTE - IRRILEVANZA - REATO DI LESIONI COLPOSE - RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166440-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGHI - DIRETTORE DELLA PRODUZIONE, CAPOREPARTO - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ - INOSSERVANZA DA PARTE DEL DIPENDENTE - IRRILEVANZA - REATO DI LESIONI COLPOSE - RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE - ESCLUSIONE.*

Il rispetto della disciplina normativa, dettata in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non elimina, in modo assoluto, gli obblighi e la responsabilità del datore di lavoro. Di vero, in conformità al generale precetto, che impone a ciascuno il dovere di esplicare la propria attività in modo che non ne derivino conseguenze dannose e alla norma fondamentale di cui all'art. 2087 cod. civ., la individuazione dei doveri dei datori di lavoro va fatta anche alla stregua delle ordinarie norme di prudenza, diligenza e perizia. Ne consegue che rispondono del reato di lesioni colpose, aggravate dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche, il direttore dei lavori, il direttore di produzione e il caporeparto di una vetreria alle cui dipendenze lavorava la vittima, addetta ad una macchina regolarmente dotata dei dispositivi di sicurezza, ma con gli organi di trasmissione scoperti ed a portata di mano, tanto che all'operaio sia stato sufficiente allungare la mano per alzare i flaconi di vetro prodotti e rovesciati, che costituivano un pericolo per il lavoratore e che, per tale motivo, andavano coperti. (V mass n 153725; (V mass n 146916; (V mass n 140531).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)