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Sez. 4, Sentenza n. 4805 del 09/02/1989 Ud. (dep. 05/04/1989) Rv. 180951 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE - NORME SPECIFICHE - OSSERVANZA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PRECETTI GENERALI - ARTICOLO 2087 CODICE CIVILE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180951-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE - NORME SPECIFICHE - OSSERVANZA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PRECETTI GENERALI - ARTICOLO 2087 CODICE CIVILE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, l'imprenditore ha Obbligo non soltanto di adottare le misure di prevenzione specificamente previste dalle norme in materia, ma altresì, di osservare i precetti generali, che impongono sia di esplicare l'attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ad altri, sia di adottare, nell'Esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro, giusta quanto dettato dall'art. 2087 codice civile. (fattispecie di operaia che, lavorando con una macchina "pallettizzatrice", subì grave infortunio a causa della Mancanza di un dispositivo di blocco automatico (non previsto dalla normativa speciale); la istallazione del solo pulsante di blocco fu ritenuta insufficiente a soddisfare gli obblighi gravanti sull'imprenditore). (V mass n 179578; (Conf mass n 176410; (Conf mass n 166440; (Conf mass n 154422).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)