Sez. L, Sentenza n. 14572 del 15/07/2016 (Rv. 640582 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - AD ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO | Titolare di pensione di invalidità "specifica" ex art. 12, comma 1, della l. n. 830 del 1961 - Diritto alla pensione supplementare di cui all'art. 5 della l. n. 1338 del 1962 - Esclusione - Diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ex art. 3 del d.lgs. n. 414 del 1996 - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - AD ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO
Il titolare di pensione di invalidità "specifica" ex art. 12, comma 1, della l. n. 830 del 1961, nel soppresso Fondo speciale trasporti, non ha diritto alla pensione supplementare di cui all'art. 5 della l. n. 1338 del 1962, ma soltanto alla rideterminazione del trattamento pensionistico ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 414 del 1996, in quanto, secondo il chiaro disposto di quest'ultima norma, in caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico ma solo per la determinazione della pensione secondo i criteri ivi fissati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 3 com. 3, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 12 com. 1, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)