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Sez. L, Sentenza n. 9293 del 09/05/2016 (Rv. 639573 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione supplementare - Perfezionamento del relativo diritto - Domanda amministrativa - Necessità - Conseguenze - Età pensionabile - Regime applicabile.
Stato
decisa il 2016-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639573-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa che ne condiziona la concessione, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 20, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 6 n. 2 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)