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Sez. 5, Sentenza n. 5557 del 03/05/2000 (Rv. 536115 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi di impresa - Rettifica - Forme - Ricorrenza delle condizioni legittimanti l'accertamento induttivo sintetico - Rettifica operata in base ad accertamento analitico - Doglianza del contribuente - Titolo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536115-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Qualora, pur in presenza delle condizioni suscettibili di legittimare l'adozione di un accertamento induttivo à termini del secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la rettifica sia stata operata con metodo analitico, a mente del comma primo della medesima disposizione, il contribuente non ha titolo per lamentare l'emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico, invece che di un accertamento induttivo e sintetico, posto che l'eventuale adozione di questo implicherebbe per lui garanzie minori di quelle correlabili alla emissione di quello.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)