Sez. 5, Sentenza n. 19258 del 30/09/2005 (Rv. 584598 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Metodo adottato in sede di verifica - Analitico o induttivo - Facoltà di scelta da parte dell'Ufficio in base ai dati utilizzabili - Sussistenza - Fondamento - Adozione del metodo analitico - Doglianza del contribuente - Titolo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quando il processo verbale venga portato, anche "per relationem", a conoscenza del contribuente, questi è posto in grado di difendersi, a prescindere dal metodo - analitico o induttivo - adottato in sede di verifica, non essendo l'esistenza del potere di accertamento condizionata dal metodo adottato. Peraltro, il contribuente non ha neppure titolo per contestare l'emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico, invece che di un accertamento induttivo o sintetico, posto che l'eventuale adozione di questo implicherebbe per lui minori garanzie di quelle correlabili all'accertamento analitico.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)