Sez. 2, Sentenza n. 24729 del 07/10/2008 (Rv. 605129 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Licenza di abitabilità - Fattispecie di assenso delineata dall'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994 (ora abrogato) - Onere a carico dal costruttore di dimostrare la presentazione dell'istanza con il dovuto corredo documentale al momento del rogito - Sussistenza - Condizioni - Contestazione in sede giurisdizionale circa la sussistenza dei requisiti urbanistici e igienico sanitari - Pronuncia sul punto controverso - Effetti - Limiti.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE
In tema di licenza di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994 (ora abrogato dal d.P.R. n. 380 del 2001), il costruttore-venditore che, al momento del rogito o nel corso del giudizio, offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell'istanza e il decorso del tempo idoneo ad integrare la fattispecie legale tipica del silenzio-assenso ha assolto ai propri obblighi di diligenza ai fini dell'abitabilità (oggi agibilità) dell'immobile promesso in vendita; tuttavia, é a suo carico l'onere, a richiesta del notaio rogante o dell'acquirente, di comprovare che l'istanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale. Ne consegue che in caso di contestazione, in sede giurisdizionale, circa la sussistenza di fatto dei requisiti urbanistici e igienico-sanitari, ove la contestazione non sia meramente esplorativa o dilatoria, ma sia puntuale e specifica, in modo da consentirne una verifica mirata, l'autorità giurisdizionale procedente può rivolgersi all'ente locale competente perché manifesti espressamente se ravvisa la sussistenza delle condizioni per l'abitabilità dell'immobile e, in mancanza di risposta alla richiesta di informazioni del giudice, deve farsi luogo a istruttoria ed eventuale accertamento tecnico al fine di una pronuncia sul punto controverso, che avrà effetto limitatamente alle parti contraenti in contesa.
Riferimenti normativi: DPR 22/04/1994 num. 425 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)