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Sez. U, Sentenza n. 3504 del 11/11/1974 (Rv. 372022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - APPLICABILITA DELLO STATUTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ATTIVITA SINDACALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA. *
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - APPLICABILITA DELLO STATUTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI ATTIVITA SINDACALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA. *

L'estensione della disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970 (statuto dei lavoratori) ai dipendenti degli enti, pubblici non economici, disposta dall'art 37 della legge medesima, non ha lo scopo di derogare alla normativa speciale vigente nei confronti di tali dipendenti, ne di imporre criteri informatori di una legislazione futura, ma soltanto quello di sopperire alle lacune eventualmente esistenti in detta normativa, nei limiti in cui l'applicazione dello statuto appaia compatibile con la disciplina speciale del pubblico impiego e sempre che le situazioni soggettive protette dalla citata legge non siano assoggettate ad una diversa regolamentazione. Pertanto, ove risulti che la posizione soggettiva, che si intende tutelare mediante l'applicazione dello statuto, riceva una compiuta disciplina nella normativa specifica del pubblico impiego - sia quest'ultima contenuta in testi di legge, ovvero in Atti regolamentari emanati dagli stessi enti - tale accertamento implica l'esclusione dell'operativita della legge n 300 del 1970 e dell'Esercizio, da parte del giudice, dei particolari poteri da essa conferitigli. (nella specie, la suprema Corte, sul presupposto che il comune di Roma aveva compiutamente regolato, con le deliberazioni del 30 luglio 1971 e del 26 gennaio 1973, l'Esercizio dell'attivita sindacale dei propri dipendenti, ha escluso che nei confronti di questi ultimi fossero applicabili le norme dello statuto dei lavoratori regolanti tale attivita ed, in particolare, l'art 28, sulla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)