Sez. U, Sentenza n. 2443 del 13/06/1977 (Rv. 386158 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI AL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIBILITA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI AL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIBILITA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI.*
L'art 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), il quale consente alle associazioni sindacali di ricorrere al giudice ordinario, per la repressione del comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'Esercizio della loro liberta ed attivita, e applicabile anche nei confronti degli enti ospedalieri, ai sensi dell'art 37, seconda ipotesi, dello statuto medesimo, in quanto nelle norme speciali che regolano l'ordinamento di detti enti mancano Disposizioni rivolte ad assicurare un'analoga tutela dell'attivita sindacale. (V 3836/76, mass n 382514; (V 3504/74, mass n 372022).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 130 art. 49, DPR 27/03/1969 num. 130 art. 54, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)