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Sez. L, Ordinanza n. 2130 del 03/02/2005 (Rv. 580561 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Domande di restituzione o di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione - Art.389 cod.proc.civ. - Introduzione del giudice unico - Funzioni di giudice di primo grado del giudice della sentenza di appello cassata - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580561-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO

La disposizione recata dall'art.389 cod.proc.civ., secondo cui in caso di cassazione senza rinvio la domanda di restituzione o di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, va interpretata nel senso di escludere che si sia voluto indicare il giudice che sarebbe stato, o sia divenuto successivamente, competente a pronunziare la sentenza; di conseguenza, la circostanza che, per effetto dell'introduzione del giudice unico, il giudice che ha pronunziato quale giudice di appello la sentenza cassata non abbia più funzioni di appello (salvo per gli appelli proposti prima del 31 dicembre 1999), bensì funzioni di giudice di primo grado, non ha alcun rilievo, posto che il giudizio per le restituzioni non è un giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Decreto Legisl. 18/02/1998 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)