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Sez. L, Sentenza n. 16254 del 29/10/2003 (Rv. 567791 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Proposizione della relativa domanda al giudice di rinvio con forma diversa dalla citazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567791-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio, ma anche con altre modalità equipollenti, quali il procedimento monitorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione per la inosservanza della forma sopraindicata e che, in particolare, nel rito del lavoro, il ricorso depositato si sostituisce alla citazione notificata tutte le volte che questa sia prescritta nel rito ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)