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Sez. 3, Sentenza n. 8166 del 22/07/1991 (Rv. 473271 - 01)

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Locazioni | Locazione di un immobile stipulata in epoca successiva al suo pignoramento - Inopponibilità all'aggiudicatario - Mancata avvertenza al conduttore dell'esistenza del pignoramento - Diritto del conduttore al risarcimento del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473271-01

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Locazioni

Nel caso in cui la locazione di un immobile, per essere stata stipulata in epoca successiva al suo pignoramento, sia inopponibile all'aggiudicatario del bene a seguito di una vendita forzata immobiliare, il conduttore, che non sia stato avvertito dell'esistenza del pignoramento dell'immobile, ha diritto, a seguito dell' estromissione da parte dell'aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore, per non aver goduto dell'immobile fino alla scadenza pattuita nel contratto o a quella legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)