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Sez. 1, Sentenza n. 111 del 09/01/2003 (Rv. 559500 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI | Locazione ultranovennale non trascritta - Opponibilità all'aggiudicatario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559500-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI

La locazione ultranovennale non trascritta non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile in sede di espropriazione forzata, atteso che il disposto dell'art. 2923 cod. civ., diversamente da quello di cui all'art. 1599 stesso codice (dettato in tema di vendita volontaria), non prevede la possibilità che l'acquirente assuma, nei confronti dell'alienante, l'obbligo di rispettare la locazione, tale possibilità essendo del tutto inconciliabile con lo scopo della procedura esecutiva, che è quello di realizzare il prezzo più alto nell'interesse tanto del debitore quanto dei creditori procedenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923, Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)