Sez. 3, Sentenza n. 11873 del 22/05/2007 (Rv. 597718 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento - Presunzione di colpa, ai sensi dell'articolo 2054, primo comma, cod. civ., nei confronti del conducente del veicolo - Mancanza della prova contraria - Indagine del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito - Preclusione - Insussistenza - Motivazione - Conseguenze - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere - nella misura del 50 per cento - il concorso di colpa del pedone, investito dall'autobus, perchè questi aveva attraversato la carreggiata senza dare la precedenza al veicolo, in un momento di intenso traffico e in un punto dove l'attraversamento, pure se non vietato, doveva considerarsi altamente sconsigliabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)