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Sez. 3, Sentenza n. 24745 del 28/11/2007 (Rv. 601021 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054 cod.civ. primo comma - Superamento - Prova liberatoria - Onere di deduzione ed eccezione a carico dell'autore del danno - Mancanza - Accertamento del concorso di reponsabilità del pedone - Impossibilità.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601021-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE

In caso d'investimento da parte di un'automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ. deve presumersi esclusiva salvo l'assolvimento dell'onere della prova, incombente sull'autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l'esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell'ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)