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Sez. 3, Sentenza n. 5256 del 09/04/2001 (Rv. 545768 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Costituzione di parte civile - Efficacia interruttiva - Durata.
Stato
decisa il 2001-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545768-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La costituzione di parte civile nel processo penale rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione considerati dall'art. 2943 cod. civ. e, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)