Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 10/11/2008 (Rv. 605385 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Costituzione di P.C. - Effetto interruttivo permanente - Conseguenze - Sentenza penale di inammissibilità del gravame del P.M. - Decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Individuazione - Dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE
La costituzione di P.C. ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale. (In applicazione di tale principio, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che nel caso in cui il P.M., dopo aver impugnato la sentenza penale di primo grado di assoluzione dell'imputato, rinunci all'impugnazione, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento vantato dalla P.C. riprende a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato inammissibile il gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)