Sez. U, Sentenza n. 7968 del 28/10/1987 (Rv. 455700 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OPERA PUBBLICA - UBICAZIONE - SCELTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO DI POTERI AUTORITATIVI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - LESIONE DEL DIRITTO O DEL POSSESSO DEL PROPRIETARIO CONFINANTE PER INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - AZIONE PETITORIA O POSSESSORIA - ESCLUSIONE - INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI PERMANENTI O DELLE SERVITÙ GRAVANTI SUL FONDO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA - AMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OPERA PUBBLICA - UBICAZIONE - SCELTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO DI POTERI AUTORITATIVI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - LESIONE DEL DIRITTO O DEL POSSESSO DEL PROPRIETARIO CONFINANTE PER INOSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - AZIONE PETITORIA O POSSESSORIA - ESCLUSIONE - INDENNIZZABILITÀ DEI DANNI PERMANENTI O DELLE SERVITÙ GRAVANTI SUL FONDO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'espropriazione per pubblica utilità, le scelte della competente autorità amministrativa circa l'ubicazione dell'opera, ivi incluse quelle contenute nel provvedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza che specifichi tale localizzazione, configurano estrinsecazione di poteri autoritativi. Pertanto, al proprietario confinante con l'opera pubblica, che deduca una lesione del proprio diritto o del proprio possesso per effetto della inosservanza delle distanze legali, deve negarsi l'esperibilità di Azione petitoria o possessoria, in considerazione dell'idoneità delle suddette scelte a comprimere le sue posizioni soggettive, nonché del divieto per il giudice ordinario di interferire sull'atto amministrativo e sulla sua concreta attuazione (salva restando l'indennizzabilità, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, dei danni permanenti o delle servitù che vengano a gravare sul fondo confinante a seguito dell'esecuzione dell'opera). (V 6363/82, mass n 423992).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)