Sez. U, Sentenza n. 20 del 07/07/1984 Cc. (dep. 03/08/1984) Rv. 165423 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CINQUE O PIÙ PERSONE - CONCORSO NECESSARIO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: FORMAZIONE DI BANDA ARMATA.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CINQUE O PIÙ PERSONE - CONCORSO NECESSARIO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE: FORMAZIONE DI BANDA ARMATA.*
L'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen. - concorrenti nel reato in numero di cinque o più - è applicabile anche nelle ipotesi di concorso necessario (nella specie: formazione di banda armata, art. 306 comma primo cod. pen.) a meno che il numero delle persone pure se determinato nel minimo e indeterminato nel massimo non sia già previsto come elemento costitutivo del reato (es., cospirazione politica mediante associazione, art. 305 cod. pen. o associazione per delinquere, art. 416 cod. pen.) o come aggravante speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)