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Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166636 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - REATO DI BANDA ARMATA - NATURA - REATO FORMALE E DI PERICOLO INDIRETTO - REATO PERMANENTE - ELEMENTO COSTITUTIVO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DISTINZIONE - AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 112 N. 1 E 2 COD. PEN. - APPLICABILITÀ ALLA BANDA ARMATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166636-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - REATO DI BANDA ARMATA - NATURA - REATO FORMALE E DI PERICOLO INDIRETTO - REATO PERMANENTE - ELEMENTO COSTITUTIVO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DISTINZIONE - AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 112 N. 1 E 2 COD. PEN. - APPLICABILITÀ ALLA BANDA ARMATA - ESCLUSIONE.*

La banda armata, che è una figura speciale della ordinaria associazione criminosa, per la tipicità del fine e la peculiarità della necessaria disponibilità di armi, integra un'ipotesi di reato formale (di pericolo indiretto), a carattere permanente, con modalità esecutive non dissimili da quelli propri dell'associazione per delinquere e con elementi costitutivi essenziali, consistenti nella pluralità dei partecipi, nella loro consapevole e libera volontà di far parte dell'associazione, onde conseguire quei dati fini. Da questa peculiarità dell'ipotesi criminosa, rispetto a quella prevista dall'art. 416 cod. pen., si deduce la incompatibilità con tale reato dalle aggravanti di cui all' art. 112 n. 1 e 2 cod. pen., essendo il numero delle persone e il ruolo di dirigenza, sovraordinazione e vigilanza elementi costitutivi del reato di banda armata e, quindi, già ricompresi nella struttura dello stesso e come tali già valutati ai fini della Determinazione della pena. (V mass n 164235, sul reato di pericolo; (V mass n 165423, sulla incompatibilità dell'aggravante - Sezioni Unite; (V mass n 145491; (V mass n 145131).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)