Sez. 2, Sentenza n. 1492 del 11/02/1987 (Rv. 450938 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - CRISI EDILIZIA - INCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - CRISI EDILIZIA - INCLUSIONE.*
Poiché deve intendersi per notorio quel fatto che l'uomo di media cultura conosce in un dato tempo ed in un determinato luogo, anche se relativo ad un settore delimitato dell'attività umana, in tale nozione rientra anche la conoscenza di una crisi edilizia e delle relative conseguenze per i valori degli immobili, stante la diffusione delle rilevazioni statistiche in materia socio-economica, fra le quali vanno annoverate anche quelle concernenti i valori dei beni immobiliari e la loro tendenza all'aumento o al ribasso solitamente pubblicate dalla stampa, quotidiana e periodica. (V 479/80, mass n 403861; (V 1519/76, mass n 380263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)