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Sez. 3, Sentenza n. 16165 del 21/12/2001 (Rv. 551314 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Notorietà ristretta - Nozione - Rilevanza - Lamentata inveridicità del fatto - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Esclusione - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551314-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Un fatto può essere qualificato come notorio qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell'intera collettività, rientri - come i particolari geografici o topografici di una città - nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa. L'addotta inveridicità di tale fatto non è denunciabile con ricorso per cassazione ma, ricorrendone gli estremi, solo in sede di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)