Sez. 3, Sentenza n. 2581 del 28/04/1981 (Rv. 413353 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RITO PREVISTO DAGLI ARTT 30 E 45 DELLA LEGGE - APPELLO - NOMINA DEL GIUDICE RELATORE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - TERMINE - NATURA - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RITO PREVISTO DAGLI ARTT 30 E 45 DELLA LEGGE - APPELLO - NOMINA DEL GIUDICE RELATORE E FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - TERMINE - NATURA - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di appello in materia locatizia previsto dagli artt 30 e 45 della legge 27 luglio 1978 n 392 (cosiddetto sullo 'equo canoné), il termine di sessanta giorni entro il quale il Presidente del tribunale, ai sensi dell'art 435, primo comma, cod proc civ - richiamato dall'art 51 della citata legge n 392 - deve nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione davanti al collegio, non ha carattere perentorio, bensi ordinatorio, essendo privo di una autonoma funzione nel regime delle impugnazioni, sicche la sua inosservanza non comporta la improcedibilita dell'appello. (V 710/77, mass n 384288; (V 4762/80, mass n 408570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)