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Sez. L, Sentenza n. 4762 del 19/07/1980 (Rv. 408570 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCANZA O NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE OD INOSSERVANZA DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - FISSAZIONE DI UN'ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE E ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL NUOVO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408570-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCANZA O NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE OD INOSSERVANZA DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - FISSAZIONE DI UN'ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE E ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL NUOVO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Nelle ipotesi di inosservanza dei termini dilatori di comparizione, di cui all'art 435, comma terzo e quarto, cod proc civ, e nei casi di nullita o di Mancanza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice di appello, trattandosi di vizio o di difetto che attiene alla istaurazione del contraddittorio e non anche alla proposizione del gravame, ha il potere-dovere, ove l'appellato non si sia costituito in giudizio, di fissare un'altra udienza di discussione e di assegnare, nel contempo, all'appellante, un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del nuovo provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, in applicazione del disposto dell'art 291, primo comma, cod proc civ. (Conf 5054/79, mass n 401702; (Conf 3825/79, mass n 400274; (Conf 3399/78, mass n 392844; (Conf 710/77, mass n 384288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)