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Sez. L, Sentenza n. 3382 del 07/04/1987 (Rv. 452419 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RENDITA DI INABILITÀ PER SILICOSI - RATEI ARRETRATI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - CONDIZIONI - INTERESSI COMPENSATIVI - ESCLUSIONE - LIMITI - AMMONTARE NON DETERMINATO NÈ DETERMINABILE MEDIANTE SEMPLICE CALCOLO DI DETTI INTERESSI - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452419-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - RENDITA DI INABILITÀ PER SILICOSI - RATEI ARRETRATI - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - CONDIZIONI - INTERESSI COMPENSATIVI - ESCLUSIONE - LIMITI - AMMONTARE NON DETERMINATO NÈ DETERMINABILE MEDIANTE SEMPLICE CALCOLO DI DETTI INTERESSI - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In materia di rendita di inabilità lavorativa per silicosi, sui ratei arretrati sono dovuti gli interessi moratori decorrenti dalla data della domanda introduttiva del giudizio qualora il ritardo sia addebitabile a colpa dell'istituto previdenziale, e non gli interessi compensativi, decorrenti dal giorno della domanda amministrativa, atteso che l'Obbligo del pagamento di questi ultimi può configurarsi solo in ordine a crediti liquidi ed esigibili, con la conseguenza che tale Obbligo non sussiste quando l'ammontare della rendita da silicosi non sia né determinato, né determinabile mediante un'operazione di semplice calcolo aritmetico. (V 4749/82, mass n 422716).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)