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Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009 (Rv. 610562 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - IN GENERE | Ricorso del debitore - Natura - Dichiarazione di scienza - Configurabilità - Conseguenze - Autorizzazione dell'assemblea ovvero dei soci - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di sequestro penale della quota sociale.
Stato
decisa il 2009-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610562-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - IN GENERE

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato dal custode giudiziario della quota pari all'intero capitale sociale di cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto il sequestro.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 2479 bis, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)