Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6669 del 01/04/2015 (Rv. 635198 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Violazione dell'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE
La violazione dell'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. - che impone al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio - è estranea al disposto di cui all'art. 391 bis, cod. proc. civ., riferendosi esclusivamente all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)