Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15964 del 20/07/2011 (Rv. 619163 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso - Rilievo d'ufficio - Prescrizione di cui all'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Il rilievo d'ufficio di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, tardività del ricorso stesso e, altresì, inosservanza del disposto di cui al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.) è sottratto alla regola espressa dall'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ. - la quale impone al giudice di provocare il contradditorio sulla questione rilevata d'ufficio -, che è da riferirsi soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)