Sez. L, Sentenza n. 1547 del 30/05/1974 (Rv. 369687 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - PARTECIPAZIONE DEL CURATORE - NATURA DI PARTE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - PARTECIPAZIONE DEL CURATORE - NATURA DI PARTE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Il curatore del fallimento non partecipa al giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al solo fine di fornire al collegio i necessari chiarimenti e di avere a sua volta conoscenza dell'eventuale esclusione del creditore o della prelazione, ma come parte a tutti gli effetti e percio con liberta al pari delle altre parti di svolgere tutte le attivita, iniziative e conclusioni che rientrino nell'ambito delle finalita affidategli dalla legge; egli, pertanto, puo far sua l'impugnativa proposta da un creditore.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)