Sez. 4, Sentenza n. 2628 del 23/11/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236011 - 01
RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE | Termine - Citazione per il dibattimento - Significato - Citazione per la prima udienza - Necessità - Esclusione.
RESPONSABILE CIVILE - CITAZIONE
La disposizione di cui all'articolo 83, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta "al più tardi per il dibattimento", non implica affatto che tale parte debba essere citata per la prima udienza. La norma è volta ad assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità delle armi rispetto alle altre parti. Ne consegue che non è affatto escluso che la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima, purché, in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase di costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)