Sez. 1, Sentenza n. 98 del 11/01/1978 (Rv. 389391 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVA DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE PREGIUDIZIALE - OGGETTO - PROVA DOCUMENTALE DELLA PENDENZA - MANCANZA - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE NEGATIVA DELLA PREGIUDIZIALITA FONDATA UNICAMENTE SU DETTA MANCANZA - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVA DELLA PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE PREGIUDIZIALE - OGGETTO - PROVA DOCUMENTALE DELLA PENDENZA - MANCANZA - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE NEGATIVA DELLA PREGIUDIZIALITA FONDATA UNICAMENTE SU DETTA MANCANZA - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - CONFIGURABILITA.*
Qualora, agli effetti della prova della pendenza di un procedimento penale pregiudiziale, la parte indichi il numero del processo penale, l'oggetto, gli imputati e la parte offesa, e se la pendenza di tale processo dinanzi al giudice istruttore non sia contestata, costituendo materia del tutto pacifica tra le parti, la sospensione necessaria del processo civile deve essere concessa, pur in Mancanza della prova documentale della pendenza del processo penale pregiudiziale. E viziata percio da motivazione insufficiente la valutazione negativa del rapporto di pregiudizialita fondata unicamente sulla mancata produzione della documentazione attestante la pendenza del processo penale. (V 3069/75, mass n 377168).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)