Sez. 1, Sentenza n. 3069 del 19/09/1975 (Rv. 377168 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudizio civile deve essere sospeso sino alla conclusione del procedimento penale tutte le volte che l'Azione penale sia stata iniziata e che la decisione della controversia civile dipenda dall'accertamento di circostanze di fatto che il giudice penale deve esaminare, in via principale, con efficacia di cosa giudicato, per la loro diretta incidenza sulla cognizione del reato. L'accertamento del rapporto di pregiudizialita fra il giudizio civile ed il procedimento penale e rimessa al giudice del merito, la cui valutazione e, tuttavia, soggetta al Sindacato di legittimita sotto il profilo del vizio di motivazione. (Conf 2784/72, mass n 360476; 1359/72, mass n 357925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)