diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 1138 del 20/01/2026 (Rv. 676907-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI | Avvocato - Attività giudiziale - Rimborso forfettario - Privilegio art. 2751 bis n. 2 c.c. - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676907-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI

Il rimborso forfetario di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore, costituisce una spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata con la conseguenza che, non essendo assimilabile al compenso professionale in senso stretto, lo stesso non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 c.c.

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)