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Sez. 1, Sentenza n. 6849 del 24/03/2011 (Rv. 617214 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI | Compensi spettanti in materia giudiziale civile - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. - Crediti per onorari e diritti - Inclusione - Crediti per rimborso di spese anticipate - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617214-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI

Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)