Sez. 1, Sentenza n. 6849 del 24/03/2011 (Rv. 617214 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI | Compensi spettanti in materia giudiziale civile - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. - Crediti per onorari e diritti - Inclusione - Crediti per rimborso di spese anticipate - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI
Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)