Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004 (Rv. 573594 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il notificante - Consegna all'ufficiale giudiziario entro il termine perentorio prescritto per l'atto - Sufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 2002, la notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione (come di qualsiasi altro atto processuale) deve ritenersi tempestiva per il ricorrente (e, in genere, per il notificante), se - entro il prescritto termine perentorio - il ricorso (e, in genere, l'atto) da notificare sia dallo stesso ricorrente (e, in genere, dal notificante) consegnato all'ufficiale giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)