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Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003 (Rv. 562503 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Giudizio di cassazione - Controricorso - Tempestività - Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - Perfezionamento della notificazione, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562503-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di giudizio di cassazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" -, ai fini dell'accertamento della tempestività, ex art. 370 cod. proc. civ., del controricorso notificato a mezzo posta, occorre avere riguardo non al momento della ricezione del plico da parte del destinatario, ma a quello della sua consegna all'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)