Sez. 1, Sentenza n. 4169 del 17/10/1989 (Rv. 463881 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGO DELLO SCONTATARIO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATEGLI - DEBITO IMMEDIATO - ESCLUSIONE - DECADENZA DELLO SCONTATARIO DAL BENEFICIO DEL TERMINE EX ART. 1186 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGO DELLO SCONTATARIO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATEGLI - DEBITO IMMEDIATO - ESCLUSIONE - DECADENZA DELLO SCONTATARIO DAL BENEFICIO DEL TERMINE EX ART. 1186 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Nello sconto bancario, l'obbligazione di restituzione dello scontatario, sospensivamente condizionata al mancato pagamento del debitore ceduto, insorge e diviene esigibile per effetto di detto mancato pagamento, e, pertanto, non costituisce un debito immediato, con termine di adempimento differito. Ne discende che, rispetto allo scontatario, non è configurabile una decadenza dal beneficio del termine, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 1186 cod. civ., salva restando la Rilevanza dell'eventuale decadenza dal termine del debitore ceduto, la quale si ripercuote, nel senso indicato, sulla posizione del cedente "pro solvendo". (V 4630/86, mass n 447360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1156, Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)