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Sez. 1, Sentenza n. 4630 del 18/07/1986 (Rv. 447360 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - OBBLIGO DEL CLIENTE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE DALLA BANCA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELLO SCONTATARIO CIRCA L'ANTICIPAZIONE RICEVUTA - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1986-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447360-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - OBBLIGO DEL CLIENTE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE DALLA BANCA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DELLO SCONTATARIO CIRCA L'ANTICIPAZIONE RICEVUTA - EFFICACIA.*

Nello sconto bancario, anche mediante girata di cambiali, l'Obbligo del cliente di restituire le somme anticipategli dalla banca è condizionato all'inadempienza del debitore ceduto. Ne consegue che la dichiarazione dello scontatario, circa la ricevuta anticipazione, non può valere come ricognizione del suddetto Obbligo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 cod. civ., quando non contenga alcun riferimento all'insolvenza di detto debitore ceduto (a fronte dell'intimazione di pagamento rivoltagli dall'istituto scontante).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)