Sez. 1, Sentenza n. 5329 del 12/04/1983 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159382 - 01
PENA - IN GENERE - RAGGUAGLIO FRA PENE DETENTIVE E PECUNIARIE - CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE - DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - ENTRATA IN VIGORE - SPECIFICAZIONE.*
PENA - IN GENERE - RAGGUAGLIO FRA PENE DETENTIVE E PECUNIARIE - CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE - DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - ENTRATA IN VIGORE - SPECIFICAZIONE.*
La nuova disciplina del ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie - introdotte con la legge 24 novembre 1981 n. 689 - ha applicazione anche per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, mentre l'istituto della conversione delle pene pecuniarie - instaurato sempre con la legge n. 689 del 1981 - trova applicazione solo per i reati commessi dopo la vigenza della legge, a sensi dell'art. 111 Disposizioni transitorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)