Sez. 1, Sentenza n. 5397 del 16/02/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 090203 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NORMA DI CUI ALL'ART. 163 COD. PEN. - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ART. 135 COD. PEN..*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - NORMA DI CUI ALL'ART. 163 COD. PEN. - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ART. 135 COD. PEN..*
L'art. 163 cod. pen. si limita a sancire che, ai sensi e nei termini di cui all'art. 135 cod. pen., nella parte in cui è tuttora in vigore perché non colpito da vizio di illegittimità, deve essere effettuato un ragguaglio astratto ed ipotetico tra i due generi di pena, non già ai fini della conversione della pena pecuniaria, ma al solo fine di consentire, attraverso una operazione di calcolo aritmetico, la Determinazione della quantità di pena pecuniaria rispetto a cui è ammessa la sospensione condizionale ed oltre la quale il legislatore non ritiene opportuno, in considerazione della maggiore gravità del reato ed entità della pena, attribuire il beneficio. (nella specie, comunque, la Corte, intervenuta la legge n. 689 del 1981, ha ritenuto non superato il limite di cui all'art. 163 cod. pen.). (V mass n 160209, per quanto concerne il decisum, e cioè la applicabilità del nuovo art. 135 cod. pen. ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 689; (V mass n 159582; (V mass n 157589; (V mass n 158603; (contra mass n 159382).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)