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Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998 (Rv. 513538 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Riduzione della capacità lavorativa generica o di quella specifica - Risarcibilità per danno patrimoniale - Condizioni - Allegazione ed onere probatorio del danneggiato - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513538-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

La riduzione della capacità lavorativa generica o della capacità lavorativa specifica possono dar luogo ad un danno patrimoniale risarcibile soltanto se producano una riduzione della capacità di produrre reddito, risarcibile a titolo di lucro cessante. Tale riduzione della capacità di produrre reddito, tuttavia, non può mai considerarsi "in re ipsa" per la sola esistenza di lesioni, ma deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato, eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)