Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 14/03/1995 (Rv. 491139 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Soggetto non svolgente attività produttiva - Riduzione della capacità lavorativa generica - Risarcibilità quale danno biologico - Ammissibilità - Successivo autonomo risarcimento del medesimo danno come danno patrimoniale - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte del soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, né sia in procinto di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, in cui si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sè considerato, con la conseguenza che l'anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, in quanto già valutata come danno biologico.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)