Sez. 6, Sentenza n. 27807 del 30/04/2025 Cc. (dep. 29/07/2025) Rv. 288313-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Confisca - Terzo interessato che deduca l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione - Rimedio esperibile - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazioni, il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale, posto che l'emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto, ma può attivare l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)